Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 13 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente: «I sottotenenti in servizio permanente del Corpo automobilistico sono tratti:

  • a)dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati degli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;
  • b)subalterni di complemento del Corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi assegnati ad unita' del Corpo automobilistico;
  • c)dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unita' del Corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli)».

[2]Gli allievi di cui alla lettera a) che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

[3]I subalterni di cui alla lettera b), aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo automobilistico, debbono essere muniti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a); superare apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, e trovarsi in una delle condizioni previste dall'ultimo comma del n. 2 dell'art. 2. Essi sono nominati sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli allievi di cui alla lettera a).

[4]Ai sottotenenti reclutati a norma delle lettere a) e b) si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8.

[5]I sottufficiali di cui alla lettera c), per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo automobilistico, devono:

[6]1° contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del Corpo automobilistico;

[7]2° essere stati designati dalle Autorita' gerarchiche;

[8]3° aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale.

[9]Per quanto riguarda i sottufficiali qualificati automobilisti, agli effetti del computo dei quattro anni previsti nel precedente n. 1 e' utile anche il tempo trascorso in servizio presso i reparti di fanteria motorizzata, bersaglieri, carristi, chimici o presso officine automobilistiche degli Enti medesimi.

[10]I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non frequentano il corso di applicazione di cui all'art. 7; sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.

[11]Nel Corpo automobilistico, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera c), tre sedicesimi sono devoluti ai sottotenenti reclutati dai subalterni di complemento, a norma della lettera b) e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a).

[12]A tutti i sottotenenti reclutati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 11.

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 18 aprile 1940-XVIII

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]Mussolini - Di Revel

[17]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 3 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-18;476~art2 · fonte del testo