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L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, e' sostituito dal seguente: "Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 500.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento; da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento; da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento; oltre lire 3.000.000 il 24 per cento. Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".

Testo in vigore dal 21 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;64~art1 · fonte del testo