[1]L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, gia' modificato con l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968 n. 64, e' sostituito dal seguente: "Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura:
[2]sulla parte di reddito: da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento; da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento; da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento; da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento; oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.:
[3]Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".
Testo vigente dal 20 giugno 1973
