Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010
