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il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e gia' modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, e 18 ottobre 1964, n. 1868, con il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 427, e con la legge 20 febbraio 1950, n. 101, e' sostituito dalla seguente disposizione: "Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi; di lire 24 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15; di lire 28 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste".
Testo in vigore dal 31 maggio 1961 al 22 dicembre 2008
