Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1950 al 22 dicembre 2008. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, gia' modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, 18 ottobre 1934, n. 1868, e con decreto legislativo luogotenenziale 1 aprile 1946, n. 427, e' sostituito come segue: "Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 6 per i pacchi di peso fino a 10 kg.; di lire 7 per i pacchi di peso superiore a 10 kg. fino a kg. 15; di lire 8 per i pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-02-20;101~art1 · fonte del testo