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Nessun compenso e' dovuto ai concessionari di ferrovie secondarie e tramvie quando il servizio di scorta e di scambio degli effetti postali (corrispondenze e pacchi) e' affidato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai propri agenti, che hanno posto gratuito nelle vetture.

Testo in vigore dal 31 maggio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;430~art3 · fonte del testo