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Nessun compenso e' dovuto ai concessionari di ferrovie secondarie e tramvie quando il servizio di scorta e di scambio degli effetti postali (corrispondenze e pacchi) e' affidato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai propri agenti, che hanno posto gratuito nelle vetture.
Testo in vigore dal 31 maggio 1961 al 22 dicembre 2008
