L'articolo 63 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, che stabilisce per l'anno finanziario 1970 limiti di impegno per pagamenti differiti e' integrato come segue: "4) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 100.000.000".
Testo vigente dal 17 maggio 1971
