Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1957 al 1 luglio 1959. Leggi il testo vigente →
L'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110, e' sostituito come segue: "L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, e' stabilita:
- a)nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;
- b)nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe', bar, sale da the', sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
- c)nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;
- d)nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe', bar, sale da, the', sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi di prima categoria
- e)nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
- f)nella misura dell'1 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio;
- g)nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio".
Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 1 luglio 1959
