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((Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'1 per cento. Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma e' dovuta:

  • a)nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo,-circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
  • b)nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
  • c)nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;
  • d)nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi con seguiti dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
  • c)nella, misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;
  • f)nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
  • g)nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;
  • h)nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
  • i)nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio. In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi e' dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g). L'addizionale del 2 per cento e' dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso. L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffe' ed ai bar di prima categoria siti in localita' comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in localita' riconosciute economicamente depresse ai termini dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sempreche' le localita' di cui sopra non siano stazioni di cura di soggiorno o turismo)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1957 al 1 luglio 1959. 74 parole tolte, 286 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: L'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110, e' sostituito come segue: "L'impostaaggiunto: Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, tolto: e' stabilita aggiunto: a norma delle disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'1 per cento. Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma e' dovuta:

a) nella misura del aggiunto: 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo,-circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

aggiunto: b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;

aggiunto: c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

tolto: baggiunto: d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi tolto: conseguiti aggiunto: con seguiti dai ristoranti, caffe'tolto: , bar, sale da the', sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, aggiunto: e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

c) nellaaggiunto: , misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

tolto: daggiunto: f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe'tolto: , bar, sale da, the', sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, aggiunto: e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi aggiunto: classificati di prima categoriaaggiunto: ;

tolto: eaggiunto: g) nella misura del tolto: 2 aggiunto: 3 per cento, tolto: per le vendite di libri usati aggiunto: sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: faggiunto: h) nella misura tolto: dell'1 aggiunto: del 2 per cento, per le vendite tolto: dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio aggiunto: di libri usati;

tolto: gaggiunto: i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggiotolto: "aggiunto: . In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi e' dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g). L'addizionale del 2 per cento e' dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso. L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffe' ed ai bar di prima categoria siti in localita' comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in localita' riconosciute economicamente depresse ai termini dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sempreche' le localita' di cui sopra non siano stazioni di cura di soggiorno o turismo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1153~art2 · fonte del testo