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L'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche con o senza obiettivo, degli obiettivi per macchine fotografiche, delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia, dei grammofoni, fonografi e dischi e' dovuta, nella misura del 3 per cento. Resta in tal modo modificato l'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1153~art3 · fonte del testo