Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008. 219 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta, generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e' determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata: voce doganale 159: Zucchero di barbabietola e di canna....... 4% voce doganale 480: Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, to-
tolto: ri) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate dopo la concia............................................. 3% voce doganale 481: Pelli di vitello rifinite o comunque lavo- rate dopo la concia........................................ 3% voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavo- rate dopo la concia........................................ 3% voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia....... 3% voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capre, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia................ 3% voce doganale 485: Altre pelli rifinite o comunque lavorate dopo la concia............................................. 3% voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pel- li semplici; 2) altre; b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre.................................. 3%
tolto: Nella stessa misura e' determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570. La disposizione relativa alla voce doganale 159 di cui al presente articolo, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero ha effetto dal 1 aprile al 31 ottobre 1957.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1153~art4 · fonte del testo