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[1]Il limite d'impegno stabilito per l'esercizio 1942-43 dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12 e successive modificazioni, per spese a pagamento non differito relative ad opere pubbliche di bonifica, e' ridotto di L. 10.000.000.
[2]Sono ridotti inoltre di rispettive L. 40.000.000, lire 5.000.000 e L. 5.000.000 i limiti d'impegno fissati per l'esercizio medesimo con gli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale 24 giugno 1942-XX, in applicazione dell'art. 1 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, per spese a pagamento non differito relative ad opere pubbliche e ad opere private d'irrigazione e costruzione di acquedotti, e con l'art. 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 166, per analoghe spese inerenti ad opere pubbliche e di bonifica nel territorio della Dalmazia.
[3]A modifica dell'art. 4 della legge 28 maggio 1942-XX, n, 628, gli stanziamenti relativi all'esercizio suddetto per le spese straordinarie a pagamento non differito inerenti ad opere e sussidi di bonifica integrale - compresi quelli dipendenti dall'indicato legge 12 febbraio 1942-XX, n. 166 - sono stabiliti in 480 milioni, ai quali corrisponde l'annualita' trentennale posticipata al tasso del 5,50 per cento, di L. 53.026.587,20, decorrente dall'esercizio finanziario 1943-44.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
