Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A modifica dell'art. 9 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, gli stanziamenti relativi all'esercizio 1942-43 per le opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, sono determinati in 500 milioni ai quali corrisponde l'annualita' trentennale posticipata al tasso del 5,50 per cento di L. 34.402.695 decorrente dall'esercizio finanziario 1943-44.
tolto: Gli ulteriori stanziamenti per le opere stesse saranno inscritti a partire dall'esercizio finanziario 1943-44 in relazione al fabbisogno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-09-28;1140~art9 · fonte del testo