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A decorrere dall'esercizio finanziario 1942-43 e per la durata dello stato di guerra, e' sospeso il versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dei contributi annui di L. 70.000.000 e L. 250.000.000, rispettivamente stabiliti con gli articoli 5 e 6 della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844, per concorso negli oneri patrimoniali dipendenti dalle elettrificazioni e per assegnazione al fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero del pensionati dovuto ad eventi straordinari.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 12 giugno 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-09-28;1140~art4 · fonte del testo