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A decorrere dall'esercizio finanziario 1942-43 e per la durata dello stato di guerra, e' sospeso il versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dei contributi annui di L. 70.000.000 e L. 250.000.000, rispettivamente stabiliti con gli articoli 5 e 6 della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844, per concorso negli oneri patrimoniali dipendenti dalle elettrificazioni e per assegnazione al fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero del pensionati dovuto ad eventi straordinari.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La sospensione del versamento dei contributi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disposta con l'art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, ha effetto fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui verra' conclusa la pace". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1946.
Testo in vigore dal 12 giugno 1946 al 16 dicembre 2009
