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Il limite d'impegno di L. 6.574.247,90 stabilito con l'art. 5 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, per le annualita' occorrenti per le sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti idroelettrici e per contributi vari e' ridotto di L. 1.074.247,90.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
