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[1]A modifica dell'art. 9 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, gli stanziamenti relativi all'esercizio 1942-43 per le opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, sono determinati in 500 milioni ai quali corrisponde l'annualita' trentennale posticipata al tasso del 5,50 per cento di L. 34.402.695 decorrente dall'esercizio finanziario 1943-44.

[2]Gli ulteriori stanziamenti per le opere stesse saranno inscritti a partire dall'esercizio finanziario 1943-44 in relazione al fabbisogno.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-09-28;1140~art9 · fonte del testo