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[1]L'annuo sussidio a favore dell'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, stabilito in lire 300.000 con il R. decreto-legge 6 gennaio 1927-V, n. 12, e' elevato a lire 600.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1941 al 30 aprile 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1286~art15 · fonte del testo