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[1]L'annuo sussidio a favore dell'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, stabilito in lire 300.000 con il R. decreto-legge 6 gennaio 1927-V, n. 12, e' elevato a lire 600.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42.
[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 aprile 1983, n. 130
1con decorrenza dal 1 gennaio 1983
La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi: [...] legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'articolo 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato".
Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 16 dicembre 2009
