Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1983 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'annuo sussidio a favore dell'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, stabilito in lire 300.000 con il R. decreto-legge 6 gennaio 1927-V, n. 12, e' elevato a lire 600.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1983, n. 130

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi: [...] legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'articolo 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato".

Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1983

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1941 al 30 aprile 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 aprile 1983, n. 130

    La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi: [...] legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'articolo 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1286~art15 · fonte del testo