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Gli assegni annui concessi con l'articolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1929-VIII, n. 2356, convertito nella legge 27 marzo 1930-VIII, n. 260, al clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, in annue lire 11.960 per l'Arcivescovo preposto alla Chiesa medesima, in lire 7.920 per il Canonico arciprete ed in lire 7.700 per ciascuno degli altri sette Canonici.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 maggio 1942, n. 518
1con decorrenza dal 1 gennaio 1942
La L. 4 maggio 1942, n. 518, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, gli assegni annui stabiliti dall'art. 4 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397, a favore del canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono elevati rispettivamente a L. 10.150 e a L. 9.950".
Testo in vigore dal 12 giugno 1942 al 15 luglio 1945
