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Gli assegni annui concessi con l'articolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1929-VIII, n. 2356, convertito nella legge 27 marzo 1930-VIII, n. 260, al clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, in annue lire 11.960 per l'Arcivescovo preposto alla Chiesa medesima, in lire 7.920 per il Canonico arciprete ed in lire 7.700 per ciascuno degli altri sette Canonici.123

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 maggio 1942, n. 518

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1942

La L. 4 maggio 1942, n. 518, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, gli assegni annui stabiliti dall'art. 4 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397, a favore del canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono elevati rispettivamente a L. 10.150 e a L. 9.950".

D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328, nel modificare l'art. 5 della L. 4 maggio 1942, n. 518, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1945 gli assegni annui stabiliti dall'art. 5 della legge della legge 4 maggio 1942, n. 518, a favore del Canonico Arciprete e di ciascuno dei canonici del Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma sono elevati rispettivamente a L. 69.300 e L. 66.200."

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9

3

con decorrenza dal 1 settembre 1946

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328, che a sua volta modifica l'art. 5 della L. 4 maggio 1942, n. 518, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1946 agli assegni annui stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 328, a favore del Canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma sono elevati, rispettivamente L. 112.000 e a L. 105.300".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1945 al 18 febbraio 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328, che a sua volta modifica l'art. 5 della L. 4 maggio 1942, n. 518, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1946 agli assegni annui stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 328, a favore del Canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma sono elevati, rispettivamente L. 112.000 e a L. 105.300".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-28;1397~art4 · fonte del testo