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[1]Per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla mobilitazione civile delle donne o dei minori e' autorizzata l'assegnazione al Partito Nazionale Fascista di un contributo straordinario di lire 3.000.000 e di un fondo annuo di lire 3.800.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.
[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 31 maggio 1941
