Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1940 al 31 maggio 1941. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla mobilitazione civile delle donne o dei minori e' autorizzata l'assegnazione al Partito Nazionale Fascista di un contributo straordinario di lire 3.000.000 e di un fondo annuo di lire 3.800.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 31 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-23;460~art9 · fonte del testo