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[1]Per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla mobilitazione civile delle donne o dei minori e' autorizzata l'assegnazione al Partito Nazionale Fascista di un contributo straordinario di lire 3.000.000 e di un fondo annuo di lire 3.800.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a partire dall'esercizio finanziario 1939-40. 2
[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 maggio 1941, n. 413, convertito senza modificazioni dalla L. 14 settembre 1941, n. 1114, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il fondo annuo assegnato al Partito Nazionale Fascista con l'art. 9 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 460, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla mobilitazione civile delle donne e dei minori, e' elevato da L. 3.800.000 a L. 5.500.000 a partire dall'esercizio finanziario 1940-41".
Testo in vigore dal 31 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
