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[1]Nei casi in cui ai bilanci degli enti ausiliari del corrente anno 1942 siano applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, l'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sospendere la riscossione delle rate di ammortamento dei debiti di tali enti scadenti nell'anno stesso, che siano stati ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali e che riguardino contributi per opere pubbliche, salvo recupero, senza interessi di mora, nell'anno Successivo alla scadenza dell'ultima rata.

[2]Le delegazioni eventualmente rilasciate saranno valide per l'anno di nuova scadenza.

Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 18 marzo 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-30;681~art5 · fonte del testo