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[1]Nei casi in cui ai bilanci degli enti ausiliari del corrente anno 1942 siano applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, l'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sospendere la riscossione delle rate di ammortamento dei debiti di tali enti scadenti nell'anno stesso, che siano stati ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali e che riguardino contributi per opere pubbliche, salvo recupero, senza interessi di mora, nell'anno Successivo alla scadenza dell'ultima rata.
[2]Le delegazioni eventualmente rilasciate saranno valide per l'anno di nuova scadenza. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 26 febbraio 1943, n. 85
1Il Regio D.L. 26 febbraio 1943, n. 85 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti ausiliari dell'anno 1943 sono prorogati: [...] b) l'art. 5 della legge 30 giugno 1942-XX, n. 681, concernente la facolta' dell'Amministrazione finanziaria di sospendere la riscossione delle rate di ammortamento dei debiti degli Enti ausiliari verso lo Stato, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali e che riguardino contributi per opere pubbliche".
Testo in vigore dal 18 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
