Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare alla Fondazionale nazionale «Figli del Littorio» la somma occorrente a rimborsare la Banca nazionale del lavoro delle somme pagate per la liquidazione delle passivita' arretrate della Fondazione, contratte anteriormente al 1° novembre 1937-XVI, ivi comprese le spese accessorie e fino al limite massimo di L. 25.000.000.
tolto: Tale mutuo sara' ammortizzabile in 35 anni e le relative annualita, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa, depositi e prestiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-28;889~art10 · fonte del testo