Art. 10
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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare alla Fondazionale nazionale «Figli del Littorio» la somma occorrente a rimborsare la Banca nazionale del lavoro delle somme pagate per la liquidazione delle passivita' arretrate della Fondazione, contratte anteriormente al 1° novembre 1937-XVI, ivi comprese le spese accessorie e fino al limite massimo di L. 25.000.000.
[2]Tale mutuo sara' ammortizzabile in 35 anni e le relative annualita, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa, depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
