Art. 11
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[1]La somma annua di L. 42.000.000 autorizzata con l'articolo 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialita' e natalita' e' ulteriormente aumentata, per l'esercizio finanziario 1938-39, di L. 10.000.000.
[2]E' inoltre aumentata dell'ulteriore somma di L. 1.000.000 l'assegnazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio, 1936-XIV, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 680, per la corresponsione dei suddetti premi in relazione ad eventi familiari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV.
Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
