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Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, gia' modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, 18 ottobre 1934, n. 1868, e con decreto legislativo luogotenenziale 1 aprile 1946, n. 427, e' sostituito come segue: "Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 6 per i pacchi di peso fino a 10 kg.; di lire 7 per i pacchi di peso superiore a 10 kg. fino a kg. 15; di lire 8 per i pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste".
Testo in vigore dal 30 marzo 1950 al 22 dicembre 2008
