E' tuttavia consentito:

  • a)iscrivere ipoteca a garanzia di mutui concessi, da istituti di credito di diritto pubblico, per eseguire sull'area nuove costruzioni o ampliare o migliorare quelle esistenti;
  • b)conferire il bene immobile a cooperative edilizie, delle quali il conferente sia socio, al fine di realizzare edifici sociali senza lucro maggiore della assegnazione gratuita al cedente di un solo appartamento per abitazione non avente caratteristiche di lusso.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;254~art5 · fonte su Normattiva