Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad acquistare, ristrutturare e costruire stabili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari secondo le modalita' di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Testo vigente dal 13 febbraio 1979
