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E' abolita, presso le borse valori italiane, l'ammissione alla quotazione e la conseguente negoziazione e rilevazione al listino delle valute estere di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
Testo in vigore dal 20 agosto 1993 al 29 giugno 1999
