Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
Abrogato dal 29 giugno 1999
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
Abrogato dal 29 giugno 1999
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1993 al 29 giugno 1999. 216 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere:
tolto: a) dollaro USA;
tolto: b) ECU e valute comunitarie;
tolto: c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano. La Banca d'Italia ha facolta' di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonche' in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono dif- fuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 1999, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-08-12;312~art2 · fonte del testo