Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
Abrogato dal 29 giugno 1999
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
Abrogato dal 29 giugno 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1993 al 29 giugno 1999. 27 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo di quelle precedentemente rilevate in borsa, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 1999, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-08-12;312~art3 · fonte del testo