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La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere:

  • a)dollaro USA;
  • b)ECU e valute comunitarie;
  • c)dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano. La Banca d'Italia ha facolta' di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonche' in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono dif- fuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 20 agosto 1993 al 29 giugno 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;312~art2 · fonte del testo