Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1993 al 29 giugno 1999. Leggi il testo vigente →

Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo di quelle precedentemente rilevate in borsa, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1993 al 29 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-08-12;312~art3 · fonte del testo