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In aggiunta all'imposta di cui al precedente art. 12, e' dovuto all'Erario per ogni bottiglia di vino spumante, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, acquistata nei pubblici esercizi classificati di lusso, un diritto fisso di lire cinquecento, da corrispondere a cura dell'acquirente sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento di esse, nei modi stabiliti per il versamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Per i vini spumanti di cui al primo comma del citato art. 3, giacenti presso gli accennati pubblici esercizi classificati di lusso alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto fisso di lire cinquecento a bottiglia e' dovuto in modo virtuale al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle bottiglie giacenti. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento del diritto fisso devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art13 · fonte del testo