Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'aliquota stabilita dal precedente articolo non e' suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008
