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Dal 1 gennaio 1960, l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vini spumanti in bottiglia", di cui alla tariffa, stabilita dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' ridotta a lire 100 per unita'. Dalla stessa data, la nota (2) relativa alla voce "liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21°", di cui alla tariffa suindicata, e sostituita dalla seguente: "Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, i prodotti come aperitivi non a base vinosa, zabajoni non a base vinosa e simili, sono classificati tra i liquori e acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art3 · fonte del testo