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Dal 1 gennaio 1960 l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vini spumanti in bottiglia" di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, non e' suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art4 · fonte del testo