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[1]Dal 1 gennaio 1960, ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono attribuite le sottoindicate quote del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa dall'Ufficio delle imposte di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonche' sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33, al netto dell'aggio del 2 per cento spettante agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo:
- a)Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 60.000, anche se capoluoghi di provincia... 16 %
- b)Comuni con oltre 60.000 abitanti e fino a 200.000, anche se capoluoghi di provincia.. 48 %
- c)Comuni con oltre 200.000 abitanti...... 65 %
[2]Ai suindicati effetti, si considera la popolazione legale risultante dall'ultimo censimento demografico. L'intendenza di finanza determina l'attribuzione di cui ai precedenti commi. Intervenuta la determinazione dell'intendenza di finanza, l'attribuzione delle suddette quote deve essere giornalmente effettuata, nei confronti dei Comuni aventi diritto, dai competenti Uffici del registro, con i fondi della riscossione, dietro rilascio di quietanza da parte del tesoriere comunale. Tali quietanze, a cura dell'Ufficio del registro, sono inoltrate mensilmente alle Intendenze di finanza, per il conseguente rimborso.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008
