Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'imposta dovuta a norma del precedente articolo e' determinata nella seguente misura:

tolto: a) Carni fresche, comprese le frattaglie: bovine, ovine e suine...................... 6 % equine..................................... 5 %

tolto: b) Carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati....................................... 5 % Il Ministero delle finanze determina, a mezzo di apposita tariffa anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio nazionale all'ingrosso di mercato dei vari prodotti, la quota fissa d'imposta, da riscuotersi per ogni chilogrammo dei prodotti stessi. Per il bestiame assoggettato a peso vivo all'imposta di consumo, il peso delle parti commestibili dell'animale si ottiene riducendo il peso vivo del 20 per cento per i suini e del 40 per cento per i bovini, gli ovini e gli equini.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGSOTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-02-04;33~art2 · fonte del testo