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Qualora il totale dei proventi realizzati a norma degli articoli 1 e 5 della presente legge da ciascun Comune sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo e per eventuali supercontribuzioni e addizionali sul vino, la differenza sara' integrata a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61, a condizione che il Comune abbia applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi. Le modalita' relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 30 novembre 1960
