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Qualora il totale dei proventi realizzati a norma degli articoli 1 e 5 della presente legge da ciascun Comune sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo e per eventuali supercontribuzioni e addizionali sul vino, la differenza sara' integrata a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61, a condizione che il Comune abbia applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi. ((Le modalita' relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, il 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima della imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo. Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto e' effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni alla imposta generale sulla entrata che verra' disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito. I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni)).
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
