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L'art. 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Si intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantita' non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche in quantita' non inferiori a 10 litri. Il commerciante all'ingrosso e' soggetto a denunzia ed a licenza di esercizio. I commercianti all'ingrosso ed i depositari di bevande vinose, devono denunciare all'Ufficio delle imposte di consumo le quantita' giacenti e tenere il registro di carico e scarico. Il pagamento dell'imposta a norma dell'articolo precedente, nn. 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito; il commerciante puo' ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico, ed in tal caso e' tenuto a prestare cauzione. Per le eventuali differenze riscontrate nei locali di deposito o di vinificazione, si applicano le penalita' previste dagli articoli da 55 a 61 del presente capo, aumentate del 50 per cento. Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo i produttori di bevande vinose che non rivestono la qualifica di commerciante all'ingrosso ed i commercianti al minuto in possesso della specifica licenza commerciale".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art9 · fonte del testo