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A decorrere dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento destinata a costituire un fondo, a disposizione del Ministero delle finanze, da ripartire fra i Comuni a compensazione della perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo. L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate per il titolo di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960. I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Le somme eventualmente residuate affluiranno al bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 26 novembre 1960 al 3 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1960-10-21;1371~art2 · fonte del testo