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((A decorrere dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze. Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun Comune per effetto dell'abolizione della imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai Comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore agli 8000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014. Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo e' corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959. Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo e' corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva. L'intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame, determina, in via definitiva, le somme spettanti ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno)).

Testo in vigore dal 3 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1960 al 3 marzo 1963. 98 parole tolte, 156 parole aggiunte.

A decorrere dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento tolto: destinata a costituire un fondo, aggiunto: per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanzetolto: , da ripartire fra i Comuni a compensazione della perditaaggiunto: . Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun tolto: ente aggiunto: Comune per effetto dell'abolizione tolto: dell'imposta aggiunto: della imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolotolto: . L'Intendenza aggiunto: 1 e per la perdita di entrata subita dai Comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore agli 8000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014. Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo e' corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959. Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo e' corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva. L'intendenza di finanza, in base alle tolto: somme accertate per il titolo di cui al precedente comma aggiunto: entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura tolto: del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante aggiunto: dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame, determina, in via definitiva, le somme spettanti ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobretolto: , salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960. I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Le somme eventualmente residuate affluiranno al bilancio dello Stato aggiunto: di ciascun anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-21;1371~art2 · fonte del testo