La Cassa depositi e prestiti ha facolta' di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalita' da, determinarsi con apposito decreto Ministeriale. Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del precedente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.

Testo vigente dal 18 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-12;591~art3 · fonte del testo