Parimenti, e' consentito il pagamento a mezzo aperture di credito fino all'importo lire 15 milioni per le spese attinenti ai servizi che a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sono stati devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo vigente dal 2 febbraio 1950
